Egregio Cliente,
la legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n 197) ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata le seguenti pendenze con il fisco:
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), Conciliazione agevolata delle stesse (commi da 206 a 212) e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
- Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)
- Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) (in linea di massima si tratta di CARTELLE ESATTORIALI)
Di seguito si provvede a riportare una breve sintesi relativa alle principali caratteristiche di ciascuna casistica sopra riportata:
Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
Prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. La procedura si perfeziona pagando, anche in due tranche di pari importo con scadenza rispettivamente 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024, euro 200 per ogni anno “coinvolto” e rimuovendo le infrazioni entro il 31 marzo 2024.
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
Consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (ma non sono regolarizzabili le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
È possibile effettuare il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
Sono definibili gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a: processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023; avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023; inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.
Per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023;
Le le somme dovute ai fini della definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Per il pagamento è esclusa la possibilità di effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. - Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), Conciliazione agevolata delle stesse (commi da 206 a 212) e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
- Vi è la possibilità di definire le controversie pendenti, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti – alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 – in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire;
Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata: le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all’ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio; le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023; le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.
La definizione agevolata si perfezioni con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. - Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
È prevista la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, scadute al 1° gennaio 2023 (ossia per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (ossia per i quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento)30 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. In entrambe le ipotesi sopra riportate la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.
Il versamento dell’imposta dovuta e si perfeziona con il pagamento dell’intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. - Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)
L’annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.
Le somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento anteriormente alla data dell’annullamento – vale a dire 31 marzo 2023 – restano definitivamente acquisite e non verranno quindi rimborsate.
Per i crediti oggetto di annullamento automatico è prevista la sospensione della riscossione fino alla data di annullamento. - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) (in linea di massima si tratta di CARTELLE ESATTORIALI)
Sono definibili i carichi:
i) contenuti in cartelle non ancora notificate,
ii) interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione,
iii) già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento
Procedendo con la definizione agevolata si estinguono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della norma con il solo versamento degli importi dovuti a titolo di capitale a cui aggiungere gli importi maturati a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica; in sostanza vengono stralciate le sanzioni (con esclusione del caso di rottamazione dei debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali)) , gli interessi e gli aggi maturati ad oggi.
Il termine per la formalizzazione dell’istanza, presentabile unicamente on line, è il 30 aprile 2023.
Il pagamento dell’importo dovuto a seguito di definizione dovrà essere saldato alternativamente in una delle due seguenti maniere:
- In unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- In un numero massimo di 18 rate trimestrali (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
a. le prime due rate, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
b. le restanti 16 rate, di pari importo tra loro, ripartite nei successivi 4 anni (da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 01/01/2024).
Nel caso in cui si optasse per la soluzione del pagamento rateizzato, è prevista l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 2023.
Attenzione che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.